Come riottenere la prosecuzione del mutuo ipotecario dell’abitazione principale “risolto” dall'istituto bancario - Avv. Andrea Tiralongo - Avv. Luca Torregrossa
Una delle novità più significative introdotte dal Legislatore in tema di sovraindebitamento, è l’opportunità offerta al consumatore di richiedere la prosecuzione del mutuo ipotecario “risolto” relativo all’abitazione principale.
L’art. 8 comma 1 ter L. n. 3/2012, prevede che “La proposta di piano del consumatore e la proposta di accordo formulata dal consumatore possono prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull’abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data”.
Questo innovativo strumento giuridico offre al “consumatore” l’opportunità di depositare un piano orientato al mantenimento del contratto di mutuo proseguendo al rimborso delle rate in conformità delle rate previste nell’ammortamento originario.
Presupposto per ottenere l’omologazione della richiesta è il pagamento delle rate di mutuo scadute (capitale + interessi) in un’unica soluzione, nonché la possibilità per gli istanti di poter sostenere il piano di ammortamento al netto delle esigenze di sostentamento del nucleo familiare. Ciò in quanto il Gestore della Crisi dovrà verificare la fattibilità del piano ed illustrare la sostenibilità dell’impegno assunto dal debitore nella relazione particolareggiata.
Ai fini dell’applicazione della presente norma non rileva se il contratto di mutuo sia stato risolto per inadempimento di non scarsa importanza con decadenza del beneficio del termine ex art. 1186 c.c.. Una recente pronuncia del Tribunale di bari del 27.10.2021, applicando l’istituto in argomento, ha ammesso la proposta di piano del consumatore contenente la richiesta di prosecuzione del mutuo ipotecario sull’abitazione principale del debitore, ancorchè risolto.
Merita infine di essere segnalato che in assenza di evidenze in dottrina e/o in giurisprudenza, applicando in via analogica le norme sul sovraindebitamento, non può negarsi la possibilità di chiedere la prosecuzione del mutuo risolto anche quando abbia intrapreso una esecuzione esecutiva immobiliare.
In tali ipotesi l’istante potrà chiedere una sospensione della procedura esecutiva individuale ai sensi dell’art. 12 bis, comma 2, L. n. 3/2012. Nel caso di omologa del piano la stessa verrà dichiarata improcedibile.
Avv. Andrea Tiralongo Avv. Luca Torregrossa
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