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Piano del consumatore e durata

Aggiornamento: 2 feb 2022

Avv. Luca Torregrossa

Il piano del consumatore è uno strumento disciplinato dalla Legge n. 3/2012attraverso il quale il consumatore, che versa in difficoltà economiche e si trovi in un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il suo patrimonio, può rinegoziare i propri debiti.

Detta procedura si applica esclusivamente alle persone fisiche che abbiano contratto debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale, ovvero ai consumatori.

Questi ultimi, quindi, mediante l’ausilio di un Organismo di Composizione della Crisi, possono presentare un piano volto alla ricomposizione e rinegoziazione dei debiti contratti.

La legge, pur disciplinando la maggior parte degli aspetti sostanziali di tale procedura, nulla dice in ordine alla durata che deve avere la proposta di piano al fine di pervenire ad una omologazione da parte dell’Organo Giudicante.

Detta lacuna, però, non è stata colmata dalla giurisprudenza la quale si è espressa con numerose pronunce a volte anche in contrasto tra loro.

Basti pensare al Tribunale di Como il quale ha ha omologato un piano del consumatore con dilazione a 20 anni (decreto del 24.05.2018), al Tribunale di Catania con dilazioni anche di 20, 25 o 30 anni (decreti del 27.4.2016, 17.5.2016, 24.5.2016, 12.7.2016, 15.9.2016) ovvero al Tribunale Napoli che ha consesso rateizzazioni a 10 anni (decreto del 18.2.2017).

A detto orientamento, abbastanza ragionevole, se ne è contrapposto un altro alquanto stringente che richiede il contenimento della durata del piano del consumatore in massimo 5 anni (Tribunale di Rovigo, 13.12.2016; Tribunale di Milano, 27.11.16 ).

In particolare, in un caso affrontato dallo scrivente presso il Tribunale di Latina, era stato proposto un piano del consumatore con durata di 9 anni.

In detta circostanza, il Giudice ha ritenuto che un elemento ostativo alla concessione dell’omologa sia proprio “la durata particolarmente rilevante del piano proposto (pari a circa 9 anni); è noto, infatti, come la giurisprudenza maggioritaria abbia pressoché unanimemente ravvisato quale orizzonte temporale di esecuzione del piano il limite massimo di 5 anni ” (Tribunale di Latina ordinanza del 26.09.2019).

A far chiarezza sul punto, però, è intervenuta di recente la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27544/2019.

La Suprema Corte ha in definitiva evidenziato come l’effettività dello strumento rischi di essere compressa da un’interpretazione eccessivamente restrittiva che consideri la durata superiore a 5 anni come elemento determinante per negare l’omologa di un piano del consumatore; in particolare è stato affermato: “questo Collegio ritiene di condividere le argomentazioni esposte, sul punto, dalla già menzionata Cass. n. 17834 del 2019, la quale ha ritenuto possibile, anche per il piano presentato dal consumatore ai sensi della L. n. 3 del 2012, una durata superiore al quinquennio. Invero, la sottolineatura dell’esistenza di un termine di ragionevole durata (nella specie individuato dal tribunale a quo in quello quinquennale, ricavato dai principi valevoli, in generale, per il concordato preventivo) non serve sia perchè la procedura relativa al piano del consumatore giudiziale si chiude con l’omologazione, sia perchè è eccentrico ipotizzare un divieto (sostanziale) di dilazione del debito in nome della durata ragionevole del processo, finanche esecutivo”.

Continuano i giudici di legittimità: “le possibili perplessità dinanzi a piani di pagamento con orizzonte temporale rilevante non impongono la conseguenza di una illegittimità tout court di previsioni di pagamenti rateali ultrannuali

Lo scrivente professionista concorda con l’opinione della Suprema Corte sul punto in quanto, così facendo, si rischierebbe di vanificare i principi propri dell’istituto che è stato concepito nell’ottica di ausilio e della concessione di una seconda opportunità ai soggetti sovraindebitati.

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